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Il corso antincendio

Il D.Lgs. 81/08 prevede una formazione specifica, oltre all’aggiornamento periodico, per quei lavoratori ai quali il datore di lavoro ha affidato il compito di far parte degli addetti all’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio.

Attualmente la normativa di riferimento è rappresentata dal D.M. 10 marzo 1998, e, più precisamente, dai suoi allegati VII, IX, X e XI.

L’allegato IX sentenzia che gli addetti alla lotta antincendio devono frequentare corsi di formazione i cui contenuti siano in linea con il tipo di attività, al loro livello di rischio di incendio, e agli specifici compiti affidati ai lavoratori.

Pertanto, viaggiano di pari passo al livello di rischio incendio riscontrabile in un’azienda o unità produttiva: basso, medio o alto.

L’allegato indica anche, seppure in linea di massima, quali  attività rientrano nelle varie tipologie di rischio. Naturalmente, data la non esaustività degli elenchi, la specifica valutazione del rischio di incendio ha il compito di stabilirne con certezza l’esatta collocazione.

Una volte stabilito il tipo di rischio,  è possibile associarvi il relativo corso. Avremo così che il rischio di incendio elevato è associato al corso C, mentre quello medio al B e quello basso all’A.

L’allegato X precisa quale deve essere la durata dei corsi e quali sono i relativi contenuti. Nella terminologia operativa i corsi non vengono distinti con la loro dicitura ufficiale, ma semplicemente come corso antincendio rischio basso, corso antincendio rischio medio o corso antincendio rischio alto.

L’antincendio rischio elevato

Il corso antincendio rischio elevato, denominato corso C: CORSO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ’ A RISCHIO DI INCENDIO ELEVATO, ha una durata totale di 16 ore. 4 moduli compongono l’intero corso. Il primo dura 4 ore e tratta l’incendio e la prevenzione incendi, sviluppando i seguenti argomenti: princìpi sulla combustione; le principali cause di incendio in relazione allo specifico ambiente di lavoro; le sostanze estinguenti; i rischi alle persone ed all’ambiente; specifiche misure di prevenzione incendi; accorgimenti comportamentali per prevenire gli incendi; l’importanza del controllo degli ambienti di lavoro e l’importanza delle verifiche e delle manutenzioni sui presidi antincendio.

Il corso prosegue con il modulo 2 – la protezione antincendio e dura, anche lui, 4 ore. I trattati che lo compongono sono: misure di protezione passiva; vie di esodo, compartimentazioni, distanziamenti; attrezzature ed impianti di estinzione; segnaletica di sicurezza;  impianti elettrici di sicurezza e illuminazione di sicurezza.

Anche il terzo modulo dura 4 ore. Denominato procedure da adottare in caso di incendio, si sviluppo in un percorso che tratta: procedure da adottare quando si scopre un incendio; procedure da adottare in caso di allarme; modalità di evacuazione; modalità di chiamata dei servizi di soccorso; collaborazione con i vigili del fuoco in caso di intervento; esemplificazione di una situazione di emergenza e modalità procedurali-operative.

Le esercitazioni pratiche chiudono il corso, con una durata di 4 ore. Vengono trattati: presa visione e chiarimenti sulle principali attrezzature ed impianti di spegnimento; presa visione sulle attrezzature di protezione individuale (maschere, autoprotettore, tute, etc.) e esercitazioni sull’uso delle attrezzature di spegnimento e di protezione individuale.

Aggiornamento della formazione antincendio rischio alto

Sull’aggiornamento della formazione antincendio, allo stato attuale, vi è una situazione equivoca: l’ultimo Accordo Stato-Regioni (CSR luglio 2016-formazione RSPP, ndr ) non lo prevede. Proprio il suo allegato V sembra scontrarsi con quanto previsto, specificatamente, dal D.Lgs. 81/08 che prevede “un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico” per gli addetti all’attività di prevenzione e lotta antincendio.

Né va dimenticata la circolare 23 febbraio 2011, n. 12653, con la quale il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha chiarito quali debbano essere durata e contenuti dei corsi di aggiornamento per gli addetti alla prevenzione incendi. La circolare non rappresenta un testo di legge, ovviamente, ma la fonte da cui proviene e le indicazioni che fornisce rappresentano, a tutti gli effetti, un chiarimento tecnico da parte di un ente governativo.