Quando è necessario il certificato di agibilità?

Chiunque possiede degli immobili che intende affittare o vendere, oppure deve fare dei lavori di ristrutturazione, avrà sentito sicuramente parlare di certificato di agibilità, pur avendo probabilmente informazioni frammentarie e confuse.

Nell’articolo che state leggendo ci occuperemo di dirimere tutti i dubbi al riguardo trattando nel dettaglio tutte le informazioni utili inerenti tale certificato: quando va presentato, come ottenerlo, e i costi da sostenere.

Non perdiamo quindi altro tempo, partendo ovviamente dalla definizione di certificato di agibilità.

Cos’è il certificato di agibilità e quando va presentato

Il certificato di agibilità è un documento che attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico degli edifici.

Il certificato di agibilità è stato introdotto dal D.P.R. n.380 del 2001, noto come Testo Unico dell’Edilizia, anche se in seguito, con il Decreto del Fare, n.69/2013 sono state apportate diverse modifiche a questo documento.

Il certificato di agibilità, secondo l’art.24 del DPR 380/2001, deve essere presentato nei casi seguenti:

  1. a) nuove costruzioni (quelle costruite successivamente al 30/06/2003);
    b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
    c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente.

L’ultimo caso è quello che riguarda chi intende ristrutturare casa e spesso quando l’edificio in questione è piuttosto vecchio,è estremamente raro che abbia i requisiti di agibilità. A tal proposito,se devi ristrutturare una casa vecchia senza agibilità in questo articolo di Ristrutturare-casa.org puoi trovare le risposte alle tue domande.

Tornando alla recente cronistoria del certificato di agibilità, bisogna segnalare che l’ultima normativa emanata al riguardo è la legge n°222 del 2016, che è andata a sostituire il precedente certificato con la cosiddetta Segnalazione Certificata di Agibilità o S.C.A che va presentata nel momento in cui si deve completare la procedura amministrativa in seguito alla richiesta di rilascio del Permesso di Costruire, per ottenere il via libera ad abitare in un edificio sul quale si è svolto l’intervento oppure per venderlo.

In caso di compravendita dell’immobile la mancanza di suddetta certificazione, può essere causa di risoluzione del contratto da parte dell’eventuale acquirente.

Nel caso invece di una locazione, l’affitto di un immobile privo di agibilità non rappresenta un illecito, purché l’inquilino che vi abiti ne sia a conoscenza, accettandolo.

Ultima importante precisazione a proposito delle vecchie costruzioni ( ovvero quelle costruzioni che non hanno subito interventi in seguito all’entrata in vigore del DPR 380/2001): per questo genere di edifici non sussiste nessun obbligo di richiedere e consegnare il certificato di agibilità (in altri termini è escluso ogni effetto retroattivo della disposizione).

Come si ottiene il certificato di agibilità

Il certificato di agibilità può essere richiesto da diversi soggetti:

  • Il titolare del permesso di costruire;
  • I tecnici abilitati;
  • Il proprietario

Va richiesto allo sportello unico dell’edilizia del proprio comune e la domanda deve essere effettuata entro 15 giorni dalla conclusione dei lavori.

Qual’è la documentazione che dovrà presentare il richiedente?

  • Richiesta di accatastamento dell’immobile;
  • Una dichiarazione del richiedente che attesti la salubrità degli ambienti;
  • Dichiarazione di conformità degli impianti – impianto elettrico, gas cottura, riscaldamento, idrico-sanitario – ai sensi del DM 37/08 rilasciata dalla ditta installatrice;
  • La dichiarazione di conformità della costruzione al progetto edilizio approvato dal Comune;
  • ACE (Attestato di Certificazione Energetica);
  • Il collaudo statico;
  • La certificazione di conformità antisismica;
  • Certificato di collaudo dell’eventuale ascensore;
  • Documentazione che attesti la regolarità dell’impianto di protezione antincendio e dell’impianto di protezione dalle scariche atmosferiche;
  • La Dichiarazione di conformità in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche

Il Comune ha 30 giorni per analizzare la documentazione consegnata.

Prima di richiedere il certificato di agibilità bisogna sempre valutare se il Regolamento Edilizio e le Norme tecniche di Attuazione del proprio Comune prevedono ulteriori documenti non previsti dalla normativa nazionale.

In caso di mancata comunicazione del comune, è previsto il silenzio-assenso, ossia quella prassi giuridica che prevede l’accettazione di una domanda in caso di mancata risposta da parte della Pubblica Amministrazione.

Costi e sanzioni

Quali sono i costi previsti per ottenere il certificato di agibilità?
Non esistono al riguardo costi standard, poichè gli specifici costi variano da comune a comune.
Al contrario le voci di costo sono praticamente le stesse:

diritti di segreteria;
redazione della documentazione da parte del tecnico abilitato;
collaudo statico;
conformità degli impianti

Il soggetto richiedente che non presenta la richiesta del certificato di agibilità entro 15 giorni dalla data di conclusione dei lavori è sanzionato con una pena amministrativa pecuniaria da 77 a 464 euro (Art. 24 co. 3 DPR 380/01).

Oltre alla sanzione, si potrebbero inoltre avere dei problemi al momento della vendita dell’immobile: come abbiamo già anticipato infatti, la mancanza del certificato, può essere causa di risoluzione del contratto da parte dell’eventuale acquirente.